Ittiturismo

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Ittiturismo - GAC
 


Ittiturismo

L'ittiturismo permette al pescatore professionista di associare alla sua attività di pesca, una attività di ristorazione nella quale possono essere cucinati e somministrati i prodotti da lui pescati.
L'ittiturismo nasce con l'idea di salvaguardare il pescato locale e le tradizioni, andando a favorire la riscoperta di prodotti e ricette magari dimenticati dalla maggior parte dei consumatori. Inoltre questa attività permette al pescatore di valorizzare maggiormente la risorsa pescata e la giornata di lavoro.
Ma non finisce qui! L'ittiturismo è un servizio più complesso perchè il turista, volendo, può affiancare il pescatore e la sua famiglia nelle attività di lavoro: preparare le lenze, riparare le reti, partecipare alla giornata di pesca, pulire il pescato.
Per tutti gli amanti del mare e della pesca è una ghiotta opportunità.

ITTITURISMO - LEGISLAZIONE

Come già detto per il Pescaturismo, il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57", all’articolo 2 definisce la figura di "Imprenditore ittico", mentre all' art. 3 stabilisce quali siano le "Attività connesse a quelle di pesca".

Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 è definito l’ittiturismo quale "attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio culturali dei mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo":

L'attività è connessa a quella di pesca e non deve essere prevalente a quest'ultima nel caso l'imprenditore faccia ricorso ad agevolazioni pubbliche.
Come già detto per il Pescaturismo il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art.28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", all' art. 2 comma 1 fornisce la definizione di " Pesca professionale" ed al comma 2 definisce le attività connesse ad essa, purché non siano prevalenti alla pesca,
Alla lett. b) del comma 2 (l’ittiturismo è un'attività connessa alla pesca, quindi non deve essere prevalente.

Il più recente Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "misure urgenti per la crescita del paese (convertito con Legge 7.09.2012, n.134) all' art, 59 quater, ribalta quanto stabilito dal Decreto legislativi n. 4 /201, modificandone il comma 2 lett. b) dell'articolo 2 e stabilendo che
"rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate clan' imprenditore ittico , le attività/di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, denominate ittiturismo."

Per concludere l'esame della legislazione nazionale in materia, si deve citare nuovamente la legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'Agriturismo", dove all' articolo 12 "Attività assimilate", assimila all'attività agrituristica anche l'ittiturismo.
Sulla base di questa legge quadro, le Regioni hanno potuto legiferare adottando le leggi per Agriturismo e Ittiturismo ed i regolamenti o le linee guida che ne derivano.

 

Ittiturismo - Extra 2

Ittiturismo Ping One | Imperia

Tel 328 7024223 | www.pingonepescaturismo.com

Ittiturismo Motobarca Patrizia | Sanremo

Tel 0184 533563

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